Statuto Sociale del Gruppo Podisti "Il Sorriso" Sarcedo A.S.D.


Art. 1
È costituita La Società Sportiva “Il Sorriso”; è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Capitolo III Art. 36 e segg. del Codice Civile, nonché del presente Statuto.
 
Art. 2
La Società Sportiva “Il Sorriso” ha per finalità la promozione e la pratica dell’attività sportiva dilettantistica ed in particolare delle marce non competitive, nonché le partecipazioni a manifestazioni e competizioni di tale sport.
L’Associazione promuove anche le attività e manifestazioni culturali, sociali, turistiche, assistenziali, ricreative e formative.
I colori sociali sono il giallo e il blu.
 
Art. 3
La Società Sportiva per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
  • organizzazione di marce non competitive;
  • partecipazione alle varie manifestazioni sportive;
  • attività ricreative;
  • attività volte a contribuire alla diffusione ed alla conoscenza dello sport della marcia non competitiva.
Art. 4
La Società Sportiva è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. I soci si dividono nelle seguenti categorie:
  • Soci partecipanti:
  • Soci sostenitori:
Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile a eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.
 
Art. 5
L’ammissione dei soci partecipanti e sostenitori è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno tre soci, dal Consiglio Direttivo. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni al Collegio dei Probiviri.
 
Art. 6
Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e dell’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio della Società Sportiva, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione. I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei Probiviri.
 
Art. 7
Tutti i soci maggiorenni, in regola con il pagamento delle quote sociali, hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi della Società. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.
 
Art. 8
Le risorse economiche della società sono costituite da:
  • beni, immobili e mobili;
  • contributi;
  • quote associative;
  • donazioni e lasciti;
  • rimborsi;
  • introiti di manifestazioni sportive;
  • attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
  • ogni altro tipo di entrate.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’Assemblea, che ne determina l’ammontare. Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione.
I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inserite in apposita voce del bilancio dell’organizzazione: l’assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Società, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
 
Art. 9
Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.
Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede della Società entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
 
Art. 10
Gli organi della Società sono:
  • Assemblea dei soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Collegio dei Revisori;
  • il Collegio dei Probiviri.
Art. 11
L’Assemblea dei soci è il momento fondamentale del confronto, atto ad assicurare una corretta gestione della Società ed è composta da tutti i soci, in regola con il pagamento delle quote sociali, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, e in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.
In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
L’Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e con il voto favorevole della maggioranza dei soci ed in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale nei 15 giorni successivi all'assemblea stessa.
Il voto nell'Assemblea può essere espresso tramite delega scritta purché conferita ad altro socio, con un limite di una delega per ciascun rappresentante.
 
Art. 12
L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
  • elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Probiviri;
  • approva il Bilancio preventivo e consuntivo;
  • approva il regolamento interno.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento della Società.
All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un Presidente e un Segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.
 
Art. 13
Il Consiglio Direttivo è composto da 9 membri eletti dall'Assemblea fra propri componenti. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti 5 membri. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni.
Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci. Nel caso in cui uno o più Consiglieri venissero a mancare, per qualsiasi causa, subentreranno i primi dei non eletti che rimarranno in carica fino alla scadenza della nomina dei Consiglieri già in carica. Qualora venisse a mancare la maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio Direttivo e dovrà essere convocata l'Assemblea ordinaria per l'elezione dei suoi membri.
 
Art. 14
Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo della Società Sportiva “Il Sorriso”. Si riunisce in media una volta al mese ed è convocata da:
  • il Presidente;
  • da almeno 2 dei componenti su richiesta motivata;
  • richiesta motivata e scritta da almeno il 30% dei soci.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
  • predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
  • formalizzare le proposte per la gestione della Società;
  • elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relativo al periodo di un anno;
  • elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
  • stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci.
Art. 15
II Presidente dura in carica 3 anni ed è il Legale rappresentante della Società Sportiva a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dalla Società; può aprire e chiudere i conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie previa approvazione dal Consiglio Direttivo.
 
Art. 16
Il Collegio dei Revisori è composto da 3 soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.
 
Art. 17
Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 soci eletti in Assemblea. Dura in carica 3 anni. Decide insindacabilmente, entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.
 
Art. 18
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria, il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad Associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge 23/12/96, n. 662.
 
Art. 19
Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.
 
Art. 20
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di Legge vigenti in materia.
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