Statuto Sociale del Gruppo Podisti "Il Sorriso" Sarcedo A.S.D.


TITOLO I - Denominazione, sede, oggetto e durata

Articolo 1 - Denominazione e sede
È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal primo libro del Codice civile e dal D.Lgs. 36/2021 e ss. mod., un'associazione sportiva dilettantistica denominata "GRUPPO PODISTI SARCEDO "Il Sorriso ASD", con sede in Sarcedo (VI), in via G. Brazzale, 26.
La variazione dell'indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall'organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente statuto.
Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "associazione sportiva dilettantistica", anche in acronimo ASD.
L'Associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione all'ente affiliante ai sensi dell'articolo 6.3 del D. Lgs. 39/2021, riguardante l'aggiornamento dei dati, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anna precedente.
L'Associazione è attualmente priva di personalità giuridica, ma si riserva di chiederla con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 14, D. Lgs. 3/92021.
I colori sociali sono bianco, blu e giallo. L'emblema dell'associazione è rappresetntato da un disegno stilizzato raffigurante un omino che corre di pronte al sole, il tutto cerchiato con scritto GRUPPO PODISTI SARCEDO (come di seguito riportato).
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Articolo 2 - Oggetto e durata
1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.
2. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
3. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.
4. L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10 del D. Lgs. 26/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b) del D. Lgs. 36/2021. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la siffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina dell'ATLETICA LEGGERA e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regaolamenti e dalle disposizioni del Coni e del registro delle attività sportive tenuto dal dipartimento sport della presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazioni psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina.
5. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e i, perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.
6. Nei limiti previsti dall'articolo 9 del D. Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strattamente connessa al fine al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:
  • attività ricreativa in favre dei propri soci e la vendita di articoli sportivi;
  • la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso lo svolgimento di azioni pubblicitarie. L'associazione potrà organizzare attività con bambini, adolescenti e ragazzi, nonché nei settori dei diversamente abili e degli anziani.
7. L'Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale.
8. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del Coni, del C.I.P., nonché agli statuti e regolamenti delle federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate riconosciuti dal Coni, a cui vorrà affiliarsi. L'associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del Coni, delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.
9. L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva e discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16 del D. Lgs. 39/2021.
10. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria.
 
TITOLO II - Della vita associativa

Articolo 4 - Domanda di ammissione
1. Chi intenda aderire all’Associazione deve presentare domanda scritta su apposito modulo al consiglio direttivo o a un consigliere appositamente delegato dal medesimo consiglio, recante, tra l’altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità e/o n° cellulare per comunicazioni via SMS o WhatsApp a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell’Associazione e l’impegno a osservarne statuto e regolamenti.
2. La qualifica di associato si acquisisce contestualmente all’accettazione della domanda di ammissione da parte del consiglio direttivo o del consigliere appositamente delegato. 
3. Il consiglio direttivo nei 60 giorni successivi potrà procedere, in ogni caso, alla revoca dell’accettazione della domanda del nuovo associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata all’interessato. Avverso il rigetto l’interessato può proporre reclamo all’Assemblea generale entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione della delibera.
4. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo. 
5. Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili agli associati. 
6. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne. 
7. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta. 
8. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.   

Articolo 5 — Diritti e doveri dei soci 
1. Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. 
2. In particolare, i soci hanno: 
a) il diritto a partecipare alle attività associative; 
b) il diritto di voto per l’approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell’Associazione; 
c) il diritto di voto per l’approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale; 
d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali; 
e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al consiglio direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.
3. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell’Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale. 
4. Il diritto all’elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. 
5. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal consiglio direttivo e dall’assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell’Associazione e delle disposizioni emanate dal consiglio direttivo.   

Articolo 6 - Decadenza dei soci 
1. La qualifica di socio si perde per recesso o per esclusione. 
2. L’associato può in qualsiasi momento notificare al consiglio direttivo la sua volontà di recedere dall’Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal consiglio direttivo. 
3. Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di associato qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il termine stabilito annualmente dal consiglio direttivo. 
4. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell’Associazione l’associato può essere escluso con deliberazione motivata del consiglio direttivo, comunicata allo interessato, il quale può presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all’Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva seduta. 
5. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell’assemblea che esaminerà l’eventuale impugnazione in contraddittorio con l’interessato. 
6. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest’ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all’Associazione.   

TITOLO III - Degli organi associativi 
 
Articolo 7 – Organi sociali 
1. L’ordinamento interno dell’Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.
2. Sono organi dell’Associazione: 
a) l’assemblea generale degli associati; 
b) il presidente; 
c) il consiglio direttivo; 
d) il collegio dei revisori dei conti o il revisore dei conti, qualora istituito. 
e) il collegio dei probiviri o il probiviro, qualora istituito.   

Articolo 8 - Convocazione e funzionamento dell’assemblea generale 
1. L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione. 
2. L’assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi e in regola con il versamento delle quote associative. 
3. L’assemblea è indetta dal consiglio direttivo e convocata dal presidente dell’Associazione o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano di carica sia in sede ordinaria che straordinaria. 
4. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da: 
a) almeno la metà più 1 degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l’ordine del giorno; 
b) almeno la metà più 1 dei componenti il consiglio direttivo. 
5. L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. 
6. Sono ammesse le audio/video assemblee. 
7. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante pubblicazione sul sito istituzionale di apposito “Avviso di convocazione”, da comunicare altresì all’indirizzo di posta elettronica e/o cellulare (SMS o WhatsApp) indicato in sede di adesione da ogni associato, con almeno 8 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione. 
8. L’avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo, l’ordine del giorno. L’avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di un’ora dalla prima convocazione. 
9. L’Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. 
10. L’Assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano d’età ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti. 
11. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni. 
12. L’Associazione tiene, a cura del consiglio direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche eventuali verbali redatti per atto pubblico. 
13. L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori. 
14. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione. 
15. Laddove l’Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente statuto, una copia del verbale va inviata anche agli organismi sportivi a cui l’Associazione è affiliata. 
16. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea sia redatto da un notaio. 
17. L’Assemblea delibera sui punti contenuti nell’ordine del giorno. 
18. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all’Assemblea devono essere scritte e sotto firmate da almeno 10 soci e presentate al presidente almeno 10 giorni prima della data fissata per l’adunanza. 
19. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell’ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell’Assemblea e possono essere inserite nell’ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.   

Articolo 9 - Partecipazione all’assemblea 
1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. 
2. Ogni socio ha diritto a un voto e può farsi rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, da un altro associato. 
 
Articolo 10 – Assemblea ordinaria 
1. L’assemblea deve essere convocata almeno 1 volta all’anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio consuntivo e per l’esame del bilancio preventivo. 
2. Fino al momento dell’approvazione del preventivo il consiglio direttivo è autorizzato all’esercizio provvisorio sulla base del preventivo approvato l’anno precedente. 
3. In particolare, l’Assemblea ordinaria: 
a) nomina e revoca il presidente; 
b) nomina e revoca i componenti del consiglio direttivo previa definizione del loro numero; 
c) approva il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio; 
d) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l’attività dell’Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti; 
e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; 
f) delibera sulle decisioni del consiglio direttivo di non ammissione o revoca dell’ammissione del socio o su quelle di esclusione eventualmente impugnate; 
g) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall’Associazione; 
h) delibera in merito l’approvazione dei regolamenti sociali ivi compresi i modelli organizzativi di cui al comma 2, articolo 16, D. Lgs. 36/2021; 
i) delibera sull’ordine del giorno, mozioni e ogni altra materia a essa riservata dalla legge o dal presente statuto.     

Articolo 11 - Assemblea straordinaria 
1. L’Assemblea straordinaria delibera: 
a) sull’approvazione e sulle proposte di modifica dello statuto; 
b) sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio; 
c) sui diritti reali immobiliari e sulla elezione del consiglio direttivo decaduto;
d) sugli altri argomenti posti all’ordine del giorno attinenti atti di straordinaria amministrazione.   

Articolo 12 – Validità assembleare 
1. L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti. 
2. L’assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti 2/3 degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 
3. Trascorsa almeno 1 ora dalla prima convocazione sia l’assemblea ordinaria che l’assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati ai sensi dell’articolo 21, cod. civ.  
 
Articolo 13 - Il consiglio direttivo 
1. Il consiglio direttivo è l’organo responsabile della gestione dell’Associazione e cura collegialmente l’esercizio dell’attività associativa. 
2. Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 membri eletti dall’Assemblea, ivi compreso il presidente. 
3. Il consiglio direttivo, nel proprio ambito elegge il vicepresidente, il segretario e il tesoriere; queste 2 ultime cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona. 
4. I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dalla avvenuta Assemblea elettiva su convocazione del presidente uscente o, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del consiglio direttivo appena eletto. 
5. La presenza alla prima riunione dell’associato eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari. 
6. È fatto divieto agli amministratori dell’Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni. 
7. Il consiglio direttivo dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili. 
8. La rappresentanza legale dell’Associazione spetta istituzionalmente al presidente del consiglio direttivo, che cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del consiglio direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal consiglio direttivo sulla base di apposita deliberazione. 
9. Il presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del consiglio direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile. 
10. Il consiglio direttivo potrà avere luogo altresì “da remoto”. 
11. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. 
12. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. 
14. Il consiglio direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni. 
15. Le deliberazioni del consiglio direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. 
16. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.   

Articolo 14 – Dimissioni e cause di decadenza del consiglio direttivo e del presidente 
1. Il consiglio direttivo decade: 
a) per dimissioni contemporanee della metà più 1 dei suoi componenti; 
b) per dimissioni o impedimento definitivo del presidente; 
c) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più 1 dei suoi componenti; 
d)  per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell’Assemblea. 
2. In queste ipotesi il presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il vicepresidente oppure, in subordine, il consigliere più anziano di età, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell’Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l’ordinaria amministrazione. 
3. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal presidente in regime di prorogatio. 
4. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare contestualmente tanti consiglieri che non superino la metà del consiglio direttivo, si procederà alla mera integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. In assenza il consiglio proseguirà in numero ridotto fino alla prima assemblea utile che provvederà alle votazioni per reintegrare i membri vacanti. 
5. Oltre che nei casi di decadenza del consiglio direttivo, il presidente decade: 
a) per dimissioni; 
b) per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta. 
6. In queste ultime ipotesi, il vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano d’età, dovrà entro 60 giorni provvedere alla convocazione dell’Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l’ordinaria amministrazione. 
7. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal vicepresidente o dal consigliere più anziano, in regime di prorogatio.   

Articolo 15 – Convocazione e compiti del consiglio direttivo 
1. Il consiglio direttivo si riunisce ordinariamente senza formalità almeno 4 volte all’anno su iniziativa del Presidente e straordinariamente o la maggioranza dei consiglieri ne chiedono la convocazione. 
2. Il consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell’Associazione. A esso competono in particolare: 
a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, del bilancio consuntivo dell’attività svolta nel corso dell’anno solare precedente e di quello preventivo; 
b) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno 1 volta all’anno, nonché le assemblee straordinaria anche nel rispetto del presente statuto; 
c) determinare l’importo delle quote associative; 
d) assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell’Associazione; 
e) assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione; 
f) assumere le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione nonché di eventuali volontari e curare l’esecuzione degli adempimenti di cui al D. Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo; 
g) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale; 
h) l’elaborazione di proposte di modifica dello statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali; 
i) l’istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni e altri enti; 
j) la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all’ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal consiglio direttivo stesso; 
k) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati; 
l) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all’assemblea; 
m) delibera sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione; 
n) nomina il responsabile della protezione dei minori di cui all’articolo 33, comma 6 del D. Lgs. 36/2021; 
o) qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi.   

Articolo 16 - Il presidente ed il vicepresidente 
1. Il presidente è eletto dall’Assemblea con la maggioranza dei voti dei presenti/rappresentati. 
2. Dura in carica 4 anni ed è rieleggibile. 
3. Egli presiede l’Assemblea ed il consiglio direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento e il rispetto della competenza. 
4. Ha la rappresentanza legale dell’Associazione. 
5. Nei casi di urgenza il presidente può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione. 
6. Il vicepresidente viene eletto nel proprio ambito dal consiglio direttivo a maggioranza dei presenti/rappresentati e sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.   

Articolo 17 - Il segretario e il tesoriere 
1. Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. 
2. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal segretario o dal vicepresidente. 
3. Il segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal tesoriere o dal vicepresidente. 
4. Il segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, segue le procedure di tesseramento dei soci e attende alla corrispondenza. 
5. Al tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal consiglio direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento. 
6. Il tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del consiglio direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. 
7. Al tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.   

TITOLO IV - Patrimonio e scritture contabili 

Articolo 18Il rendiconto di gestione – Anno sociale 
1. La redazione e la regolare tenuta del rendiconto di gestione è obbligatoria. 
2. Il consiglio direttivo redige il bilancio dell’Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all’approvazione assembleare. 
3. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione finanziaria dell’associazione. 
4. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell’assemblea ordinaria, che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso. 
5. L’intero consiglio direttivo, compreso il presidente, decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell’Assemblea. 
6. L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. 

Articolo 19 – Il patrimonio e divieto di distribuzione degli utili 
1. Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito: 
a) dai beni mobili/immobili proprietà dell’Associazione nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni; 
b) contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti sia pubblici che privati; 
c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio. 
2. I mezzi finanziari dell’Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal consiglio direttivo, dagli introiti derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione e da eventuali proventi di natura commerciale. 
3. L’associazione destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del proprio patrimonio. 
4. È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. 5. Si applica l’articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del D. Lgs. 112/2017.   

TITOLO V - Disposizioni finali 

Articolo 20 -  I Tesserati 
1. I tesserati sono le persone fisiche che fanno parte delle Federazioni o Enti Sportivi a cui l’Associazione è affiliata e sono rappresentati da: 
a) atleti; 
b) dirigenti sociali e soci di società affiliate; 
c) giudici/arbitri, dirigenti; tecnici, istruttori; 
d) altri tesserati alle Federazioni ed Enti a cui l’Associazione è Affiliata; 
2. L’Associazione, con l’affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l’esercizio dello sport praticati, con le stesse modalità previste per i propri Soci. 
3. I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui l’Associazione è affiliata, in analogia con i Soci della Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all’utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell’attività sportiva, formativa, didattica e promozionale. 
4. Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso. 
5. Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III – Capo I – artt. 15 e 16 del D. Lgs. 36/2021.   

Articolo 21 – Scioglimento e norme di rinvio 
1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea, con esclusione delle deleghe. 
2. Così pure la richiesta dell’assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe. 
3. Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell’articolo 7.1, lettera h), del D. Lgs. 36/2021. 
4. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti di settore.
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